+EticaOrg Comitato Indipendente No-profit per la Promozione dell'Etica Forense
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+Etica esprime vero e proprio sgomento nell’apprendere che a Taranto, nel corso di un procedimento di separazione, un padre, il dottor Vittorio Di Giacomo, sia stato attinto più volte da accuse sessiste tanto infamanti quanto prive di qualsiasi fondamento da parte di alcuni avvocati del Foro di Taranto.
L’uomo è stato vittima di comportamenti inaccettabili che inspiegabilmente non sono stati sanzionati dalle autorità locali di controllo interno dell’avvocatura pur essendo caratterizzati da scarsissima considerazione per l’etica forense. Tanto emerge in modo ineccepibile da alcune sentenze definitive della Corte d’Appello di Lecce che ha definito i fatti denunciati dal dott. Di Giacomo ”conformi al vero sotto il profilo oggettivo”.
Infatti, affermano i giudici, ”si conviene con il Di Giacomo che non è conforme al vero quanto sostenuto dall‘avvocato nella lettera e di tanto l’avvocato era consapevole”. L’avvocato, continuano i giudici, ha ”errato nell’interpretazione della sentenza di separazione nella parte cui si stabiliva il luogo di prelevamento della bambina e attribuito al Di Giacomo per ben due volte la violazione sul punto della sentenza e la commissione di un illecito penale”.
In un altro giudizio, ritornando sul comportamento dei legali in questione, la Corte d’Appello di Lecce ha aggiunto: ”appare evidente la consapevolezza del Di Giacomo di aver subito infondate accuse in particolare per quel che riguarda le presunte violazioni delle disposizioni sulle concrete modalità cui doveva prelevare e riaccompagnare la figlia minore”.
Le gravissime violazioni commesse dagli avvocati di Taranto, tra i quali uno di loro esercita anche la funzione di giudice ausiliario in un altro distretto, includono: l’invio di un’informativa ai Carabinieri con cui falsamente l’avvocato attribuiva in modo esclusivo alla madre -sua cliente- la decisione unilaterale di decidere il luogo di prelievo e riconsegna della prole al padre; l‘invenzione di porzioni intere della sentenza di separazione del Tribunale di Taranto con cui poi questi avvocati hanno intentato più giudizi risarcitori con accuse false; una diffida formale a compiere disposizioni giudiziarie inventate dall'avvocato che le intimava come se fossero previste dalla sentenza di separazione per ostacolare le visite tra il padre e la prole con minaccia di ricorso all’azione penale –che è stata poi anche effettivamente adita; perfino l’attribuzione sessista e odiosa di essere un comune delinquente che “si è reso responsabile nei confronti della ex-moglie di diversi gravi reati, tra i quali stalking e molestie sessuali” –un’accusa particolarmente infamante per chi, come il dottor Di Giacomo, non è mai stato condannato penalmente in vita sua, neppure in primo grado, e che opera professionalmente nel settore di importanti progetti umanitari e della cooperazione internazionale.
Tra la documentazione esaminata da +Etica suscita la più ferma condanna un fax inviato dallo studio professionale di uno di questi avvocati al comandante della caserma dei Carabinieri di Taranto in cui il legale che difendeva l'ex-moglie del dottor Di Giacomo nel processo di separazione si spingeva fino ad attestare falsamente che il Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Taranto, dottoressa Stefania D’Errico, aveva “stabilito l’autonomia del Di Giacomo di prelevare la figlia nel luogo ove si trovi e di riaccompagnarla dove stabilito dalla madre” Per fini esplicativi -a dire dell'avvocato- il legale annunciava di allegare al comandante dei Carabinieri il provvedimento, anche se l'ordinanza del tribunale emessa dalla dottoressa D'Errico da lui inviata, in realtà, non affermava alcunché di quanto falsamente affermato dal legale. Per questi fatti, il dottor Di Giacomo, che aveva chiesto aiuto ai Carabinieri non trovando la prole nel luogo effettivamente previsto dalla sentenza per le visite, ha dovuto anche subire una denuncia –fortunatamente archiviata dalla Procura della Repubblica vista la totale infondatezza della notizia di reato, per ritenuto procurato allarme dai parte dei Carabinieri tratti in inganno dal testo del fax dell’avvocato.
Il punto più critico dell’analisi di +Etica su questa inaccettabile vicenda si sofferma sul fatto che neppure dopo l’accertamento giudiziario definitivo dei fatti da parte della Corte d’Appello di Lecce, l’organo disciplinare interno dell’avvocatura locale investito della questione abbia provveduto a sanzionare in alcun modo i comportamenti di questi avvocati, che sono certamente inammissibili sotto ogni profilo.
+Etica rammenta che nei casi come questi di violazione dell'obbligo di verità acclarati da sentenze passate in giudicato la sospensione dall'esercizio dalla professione di avvocato è prevista per legge, così come il deferimento all'autorità giudiziaria per reati perseguibili d'ufficio, e si rammarica di capire che, a quanto si apprende, l’Ordine degli Avvocati di Taranto non abbia impugnato quanto deciso erroneamente dell’organo disciplinare locale dell’avvocatura.
+Etica esprime grave preoccupazione per il fatto che l'organo disciplinare interno dell’avvocatura locale, a differenza di quanto accertato delle plurime sentenze della Corte d'Appello di Lecce, abbia considerato la condotta inammissibile di questi legali tale da rivestire la fattispecie di atti "normali, consoni e professionali", e ritiene che passi ulteriori devono essere fatti sul versante della verifica della veridicità e completezza degli atti dei Consigli Distrettuali di Disciplina.
Paradossalmente +Etica assiste al dilagare di accuse false di ogni genere nei processi di separazione che portano -quando non hanno il vero e proprio fine- di allontanare i figli minori dai loro genitori, e trova incettabile che un comportamento illegittimo del genere venga strumentalizzato perfino da avvocati che impunemente, senza alcun fondamento se non accuse false, promuovono personalmente cause nella speranza di ottenere dei risarcimenti economici.
+Etica urge il Consiglio Nazionale Forense, che è l’organo di estrema garanzia per la tutela dell’ordine forense, e che deve prendere in considerazione gli interessi legittimi di tutta la società, non solo degli avvocati, a mettere questi avvocati di Taranto dinnanzi alle loro responsabilità, dimostrando, nei fatti, che l’avvocatura prende effettivamente in conto il destino di quelle persone più fragili, come i minori o i genitori in corso di una separazione, il cui futuro e salvaguardia dei loro diritti fondamentali nelle aule di giustizia dipende per una gran parte proprio dal rispetto di principi etici di cui gli avvocati, avendo prestato un impegnativo giuramento solenne verso l'ordinamento, devono essere obbligatoriamente i primi a farsi garanti, non i primi a violare.
+Etica ritiene inammissibile che questi legali del Foro di Taranto possano ancora esercitare la professione senza essere stati sanzionati e continuerà a monitorare questa preoccupante vicenda informando il Ministero della Giustizia e chiedendo spiegazioni al Consiglio Nazionale Forense, al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Lecce e all'Ordine degli Avvocati di Taranto.
+Etica chiede alle autorità competenti dell'avvocatura di farsi protagoniste di un vero cambiamento culturale, di rifiuto del silenzio, e di condannare immediatamente, senza alcuna ambiguità, i comportamenti di tutti quegli avvocati come questi legali di Taranto che lanciando accuse false indeboliscono la fiducia dei cittadini nell'importantissima funzione degli avvocati di garantire l'effettiva tutela dei diritti e il diritto inviolabile di difesa.
Per saperne di più
+Etica riporta uno stralcio di sentenza della Corte d'Appello di Lecce:
“Si conviene con il Di Giacomo, dunque, che non è conforme al vero quanto sostenuto dall’avv. XXX nella lettera datata 11.06.2018 (e poi nella denuncia querela del 4.07.2018), cioè che il Di Giacomo dovesse prendere in consegna la figlia presso gli ex suoceri secondo quanto previsto nella sentenza di separazione e che avrebbe dovuto farlo anche nell’occasione del 9.06.2018 (episodio che ha indotto la XXX e l’avv. XXX a inviare la lettera dell’11.06.2018). E di tanto la XXX e l’avv. XXX erano consapevoli, tanto da aver la XXX, a mezzo dell’avv. XXX, poi presentato ricorso ex art. 710 c.p.c. al Tribunale di Taranto, come documentato dalla stessa XXX con la produzione della relativa copia, per la modifica sul punto delle condizioni della separazione, cioè per ottenere dal tribunale la statuizione che la bambina fosse prelevata dal padre presso i nonni materni. Consegue che l’avvertimento (“minaccia”, secondo il Di Giacomo) della XXX contenuto nella lettera dell’11.06.2018, redatta e sottoscritta anche dall’avv. XXX, che si sarebbe rivolta al magistrato penale se il Di Giacomo non si fosse sul punto (la consegna della minore al padre presso i nonni materni della bambina) attenuto a quanto stabilito nella sentenza di separazione era del tutto ingiustificato e frutto della lettura errata della sentenza di separazione. E l’avvertimento al Di Giacomo che la XXX si sarebbe altrimenti rivolta al giudice penale per inosservanza di quanto asseritamente stabilito dalla sentenza di separazione, data la non veridicità dell’assunto su cui l’avvertimento si fondava, poteva apparire al Di Giacomo (che non risulta avesse cognizioni giuridiche specifiche di diritto penale) come la minaccia di un male ingiusto, per la palese infondatezza dalla paventata iniziativa giudiziaria in sede penale nel caso in cui il Di Giacomo si fosse recato dalla XXX per prelevare la figlia.
Con la denuncia - querela del 4.07.2018 (v. copia prodotta dalla XXX in primo grado), da presumere redatta con l’assistenza dell’avv. XXX in quanto difensore della querelante XXX, con riferimento all’episodio del 9.06.2018, la XXX ha querelato il Di Giacomo per la mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice civile sull’affidamento dei figli, ritenendo ipotizzabile a carico del Di Giacomo il reato di cui all’art.388 c.II c.p. Anche quanto dedotto in querela, sul punto, non era dunque veritiero, fondandosi su una statuizione (il prelevamento della minore da parte del Di Giacomo presso i nonni materni) che (si ribadisce) nella sentenza di separazione non vi era…l’avv. XXX e la sua assistita hanno errato nell’interpretazione della sentenza di separazione nella parte cui si stabiliva il luogo di prelevamento della bambina e attribuito al Di Giacomo per ben due volte la violazione sul punto della sentenza e la commissione di un illecito penale” (sentenza Corte d'Appello Lecce del 2023).
+Etica ritiene la giustizia disciplinare speciale dell’avvocatura, priva di controllo giurisdizionale, composta da soli avvocati, in cui la parte privata non può essere ascoltata se non per decisione dello stesso organo di disciplina, e che a norma della VI disposizione transitoria della Costituzione sarebbe dovuta essere abrogata entro il 1953, un’anomalia così indietro rispetto agli standard internazionali sui diritti umani del giusto processo da rappresentare una preoccupazione urgente che richiede un’azione correttiva immediata, adeguata ed efficace.
Diritti morali @ 2024 +EticaOrg Comitato Indipendente No-profit per la Promozione dell'Etica Forense